| A.R.P.A. Associazione per la Ricerca in Psicologia Analitica Sede: Corso Galileo Ferraris 155, CAP 10134 Torino
CODICE DEONTOLOGICO Sommario Parte I. Relazione analista/paziente Parte II. Relazioni di supervisione Parte III. Responsabilità in caso di presunta violazione del Codice Deontologico Parte V. Giudizio di Appello
2. Le intese di carattere finanziario dovranno riferirsi soltanto ai compensi professionali. 3. Ogni socio ARPA è consapevole della responsabilità sociale derivante dalla delicatezza della materia di cui si occupa e dei rapporti che instaura nell’esercizio della sua professione. Pertanto egli non si attribuirà titoli o qualifiche da lui non posseduti e si asterrà dall’indurre nelle persone falsi bisogni o false aspettative. 4. Per tutta la durata del trattamento sarà evitato ogni contatto sociale che possa inficiare il rapporto analitico. Dopo il suo termine si terrà conto dell’eventuale protrarsi del transfert e del contro-transfert e si userà discrezione negli eventuali contatti sociali. Grande cautela dovrà essere usata negli eventuali rapporti coi parenti del paziente adulto, che in ogni caso non potranno svolgersi all’insaputa di questi e senza il suo benestare. 5. Nel rispetto delle leggi vigenti, l’anonimato del paziente è di primaria importanza. Particolare attenzione dovrà essere posta nella pubblicazione di materiale clinico e nelle presentazioni in occasione di seminari clinici. Niente sarà pubblicato o presentato che possa permettere l’identificazione dell’analizzando e di persone o situazioni relative al caso. Si userà discrezione anche nelle consultazioni tra colleghi. 6. E’ vietata ogni forma di abuso della condizione di dipendenza del paziente, che sia di natura psichica, sessuale, emotiva, politica, religiosa, sociale o finanziaria, anche quand’egli ne esprima il desiderio. Le responsabilità dell’analista in proposito permangono fino alla risoluzione del transfert, che può avvenire anche dopo un lungo intervallo di tempo dal termine del trattamento. Le stesse responsabilità valgono per gli analisti che svolgono analisi didattica nei confronti degli allievi. 7. Il socio ARPA rinuncerà a svolgere l’attività professionale in caso di grave e persistente incapacità, dovuta a condizioni fisiche e/o psicologiche che ne compromettano la competenza professionale e la capacità di discernimento. 8. Nel caso in cui un socio ARPA subisca una condanna penale o sia messo sotto inchiesta da parte di un Ordine Professionale, è tenuto ad informare il Presidente del procedimento in corso, pena la sospensione dalla qualità di socio.
Parte II. Relazioni di supervisione
1. Responsabilità del socio ARPA autore di violazione del Codice Deontologico. Se un socio ARPA commetta o si trovi coinvolto in comportamenti che potenzialmente potrebbero costituire infrazione del Codice Deontologico, è tenuto a comunicarlo per iscritto direttamente al Presidente dell’Associazione. 2. Responsabilità del socio ARPA
in ordine alla condotta di un collega ritenuta non eticamente corretta.
A. Composizione degli organi disciplinari 1- Presidente dell’ARPA. 2- Vicepresidente dell’ARPA: sostituisce il Presidente in tutti i casi d’impedimento o incompatibilità. 3- Consiglio Direttivo: costituito dal Presidente, Vicepresidente e Segretari di Sede. 4- Collegio dei Probiviri: costituito da tre soci analisti
incaricati e due soci analisti supplenti (per i casi d’impedimento
o incompatibilità riconosciuta dal Consiglio Direttivo), eletti
dall’Assemblea Generale.
B. Funzioni e procedure 1. Il Presidente, ricevuta comunicazione scritta di una possibile violazione del Codice Deontologico, può, a sua discrezione, accertare personalmente l’effettiva presenza e la gravità dell’infrazione e decidere se rinviare la questione al Consiglio Direttivo. In tal caso convoca il Consiglio Direttivo e notifica contestualmente tale convocazione alle parti in causa. 2. Il Consiglio Direttivo, una volta accertata la presenza di elementi sufficienti per riconoscere un comportamento non conforme al Codice Deontologico, nel caso in cui non ritenga possibile una composizione amichevole della questione, investe del problema il Collegio dei Probiviri. Tale decisione sarà comunicata alle parti in causa entro e non oltre 30 giorni dalla convocazione di cui al precedente art. 1.
4. Il Collegio dei Probiviri potrà, a fini di accertamento, convocare il socio sospettato d’infrazione. Nel caso di una controversia tra due o più soci il Collegio dei Probiviri potrà richiedere a ciascuna parte in causa la formulazione scritta della posizione sostenuta; emettere convocazioni individuali; convocare le parti in causa per un confronto. 5. Se dagli accertamenti risulti esclusa una violazione del Codice Deontologico, il Collegio dei Probiviri ne darà comunicazione scritta all’Assemblea Generale. Quest’ultima dichiarerà concluso il caso e incaricherà il Collegio dei Probiviri di darne comunicazione scritta alle parti. 6. Se dalle indagini risulti una violazione del Codice
Deontologico, il Collegio dei Probiviri suggerirà all’Assemblea
Generale le eventuali misure disciplinari. a) Richiedere che il socio in causa rivolga le proprie scuse o in altro modo risarcisca i danni arrecati. b) Formulare un’ammonizione. c) Comminare un’ammenda. d) Richiedere che il socio sia seguito in supervisione da un collega analista di comprovata esperienza, il cui nome sia concordato con il Comitato di Formazione Professionale. e) Richiedere che il socio effettui un supplemento di analisi con un analista, il cui nome sia concordato con il Comitato di Formazione Professionale. f) Decidere la sospensione del socio per un periodo definito. g) Decidere l’espulsione del socio. 7. Se il socio inquisito rifiutasse di cooperare in una qualunque delle fasi dell’iter procedurale e/o di accettare le sanzioni adottate nei suoi confronti, l’Assemblea Generale potrà decidere la sua espulsione dall’Associazione. 8. Tutte le parti in causa riceveranno comunicazione scritta relativamente ai risultati dell’indagine e alle sanzioni disciplinari adottate. Tali comunicazioni saranno trasmesse dal Collegio dei Probiviri, non oltre 40 giorni dal termine del procedimento.
1. Il socio cui sia stata comminata una sanzione ha
diritto di ricorrere in appello. 2. Il Comitato Direttivo, preso atto della richiesta di appello, decide se i motivi proposti sono sufficientemente validi. In quest’ultimo caso, il ricorso viene inoltrato al Comitato d’Appello. 3. Il Comitato d’Appello è formato dal
Presidente e da quattro soci analisti con anzianità superiore
a cinque anni, estratti a sorte, diversi da quelli che costituiscono
il Collegio dei Probiviri. E’ ammessa la facoltà di rinuncia
o di ricusazione motivata; la ricusazione immotivata è ammessa
per una sola volta. Nei casi suddetti, si procederà a nuova estrazione.
Una volta costituito, il Comitato d’Appello ha 45 giorni per formulare
le conclusioni da sottoporre all’Assemblea Generale. |