REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



ART. 1
Agli aspiranti allievi si richiede:
- una età non inferiore ai 28 anni;
- la laurea in medicina o psicologia. Altre lauree italiane o titoli stranieri possono essere accettati soltanto in caso di parere unanime del Comitato;
- l'abilitazione all'esercizio della psicoterapia, attestata dall'Ordine Professionale di appartenenza. Eventuali eccezioni verranno valutate dal Comitato di Formazione Professionale;
- di aver effettuato con un socio analista dell’ARPA, o altra associazione riconosciuta dalla IAAP, un periodo di analisi personale non inferiore a tre anni e a 300 ore, la cui durata sia documentata con certificazione scritta da parte dell’analista;
- di aver ricevuto il parere favorevole di una Commissione formata da tre analisti designati dal Comitato, i quali, dopo aver condotto i colloqui (almeno due per ciascun membro) per l’ammissione dell’allievo, deliberano all’unanimità sull’ammissione e ne danno comunicazione con una relazione scritta e motivata al Comitato di Formazione Professionale. E’ data facoltà alla Commissione, qualora sussistano perplessità sull’ammissibilità dell’aspirante allievo, di richiedere all’analista che ha effettuato l’analisi personale un parere motivato sull’opportunità di ammissione.
Il Comitato di Formazione Professionale delibera, a maggioranza di quattro quinti, sulla ammissione dei soci allievi. E’ data la possibilità, in caso di rifiuto, di ripetere la domanda di iscrizione una sola volta e non prima di 18 mesi.



ART. 2
I soci allievi, accettati in base al precedente art. 1, dovranno effettuare una analisi didattica, della durata di almeno 150 ore, con uno dei soci didatti, ad esclusione dell’analista con cui è stata effettuata l’analisi personale, in un tempo non inferiore a due anni.
E' data facoltà agli allievi di iniziare le supervisioni cliniche di cui all'Art. 3 anche se non hanno ancora completato l’analisi didattica, purchè ne abbiano già svolto almeno 100 ore.
Conclusa l’analisi didattica con il parere favorevole dell’analista didatta, gli allievi, per ottenere la qualifica di candidati, dovranno superare i primi tre esami di cui all’art. 5 del presente Regolamento.



ART. 3
I soci candidati dovranno effettuare almeno tre supervisioni di casi clinici con tre analisti possibilmente diversi dall’analista personale e dall’analista didatta, che abbiano almeno cinque anni di anzianità (salvo eccezioni di volta in volta autorizzate dal Comitato di Formazione Professionale). Tali supervisioni dovranno avere una durata non inferiore a quaranta ore ciascuna. In alternativa potranno sostituire una supervisione clinica individuale con una supervisione collettiva, purchè di durata non inferiore a ottanta ore.
Durante il periodo di supervisione i candidati dovranno redigere tre resoconti clinici riguardanti i casi in supervisione.
I candidati, dopo aver concluso le supervisioni, che dovranno essere certificate dagli analisti supervisori, e dopo aver sostenuto gli esami previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, discuteranno davanti al Comitato di Formazione Professionale i tre resoconti clinici e un seminario teorico precedentemente approvato dal Comitato.
E’ facoltà insindacabile del Comitato di Formazione Professionale di avallare, in toto o in parte, se adeguatamente documentato, l’iter formativo di un candidato dell’ARPA già svolto presso altre società analitiche di ispirazione junghiana (analisi didattica, supervisioni, resoconti clinici, ecc.).
Gli allievi e i candidati sono tenuti a partecipare almeno ai due terzi dei seminari e delle attività formative organizzate dall’ARPA.
Essi potranno anche avvalersi dell’assistenza di un tutor, scelto tra i soci analisti dell’ARPA, cui è demandata una funzione di supporto nella loro formazione culturale (segnalazione di argomenti da approfondire, di seminari da frequentare, di testi da leggere; discussione di temi controversi o che presentano particolari difficoltà; supervisione nella stesura delle "tesine" cliniche e del seminario teorico).



ART. 4
Ogni didatta ed ogni supervisore sono tenuti a dare comunicazione dell’assunzione in analisi di allievi e candidati al Comitato di Formazione Professionale, il quale autorizza l’inizio dell’analisi didattica e delle supervisioni. Anche nel caso in cui si verifichi la sospensione dell’analisi, il didatta o il supervisore sono tenuti a darne comunicazione al Comitato, indicando i motivi della sospensione.



ART. 5
La verifica della formazione teorica degli allievi e candidati viene effettuata mediante esami orali e scritti dal Comitato di Formazione Professionale, o da analisti da questo designati. Le materie di esame sono le seguenti:

1.0 Psicopatologia (esame orale)
1.1 Psicopatologia generale
1.2 Approccio psicoanalitico
1.3 Psicologia e psicopatologia dello sviluppo

2.0 Psicologia analitica (esame orale)
2.1 C. G. Jung: 1907-1925
2.2 C. G. Jung: 1926-1934
2.3 C. G. Jung: 1935-1943
2.4 C. G. Jung: 1944-1961
2.5 Studi su Jung

3.0 Psicologia e simbolismo delle religioni, del mito, dell’uomo primitivo e del folklore (esame scritto)
3.1 Religione
3.2 Mito
3.3 Mente primitiva
3.4 Folklore e fiaba

4.0 Psicologia analitica post-junghiana (esame orale)
4.1 Orientamento classico
4.2 Orientamento archetipico
4.3 Orientamento evolutivo
4.4 Orientamento ermeneutico

5.0 Jung e la modernità (esame scritto)
5.1 Jung e le neuroscienze
5.2 Jung e l'Oriente
5.3 Jung, la sincronicità e la fisica moderna
5.4 Jung e l'estetica
5.5 Jung e la dimensione socio-politica


Ciascun esame può essere sostenuto anche per singoli moduli.
Per ciascun esame il Comitato di Formazione Professionale propone e annualmente aggiorna una bibliografia minima obbligatoria e una bibliografia di consultazione, reperibili sul sito www.arpajung.it.
Il superamento dei primi tre esami è requisito indispensabile per poter sostenere gli esami successivi e accedere, completata l'analisi didattica, allo status di candidato.
Allievi e candidati, già soci ARPA alla data del 22 aprile 2007, hanno facoltà di scegliere tra il precedente e l'attuale piano di studi.



ART. 6
Dopo aver superato gli esami previsti dall'art. 5 del presente Regolamento ed aver discusso con esito favorevole i tre resoconti clinici e il seminario teorico, il candidato viene nominato socio analista con delibera del Comitato di Formazione Professionale. In caso di giudizio negativo su una o più delle prove, esse dovranno essere rielaborate o ripetute.
Dalla data di ammissione come socio allievo alla data di riconoscimento come socio analista non devono intercorrere più di 10 anni. Il Comitato di Formazione Professionale può, in casi motivati, consentire una proroga.
Il Comitato di Formazione Professionale può, in qualunque momento dell’iter formativo, stabilire, con decisione inappellabile, l’esclusione dell’allievo o del candidato dalla formazione e, di conseguenza, la sua decadenza dalla condizione di socio allievo o candidato dell’ARPA. Esso può avvalersi, a fini istruttori, della Commissione cui era stato conferito l’incarico di condurre i colloqui di ammissione dell’allievo.