STATUTO



ART. 1
DENOMINAZIONE - FINALITA’ ASSOCIATIVE
È costituita l'Associazione denominata "A.R.P.A. - ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA IN PSICOLOGIA

ANALITICA", un'associazione senza fini di lucro ed apolitica avente finalità di ricerca scientifica e di formazione.
L'Associazione ha sede in Torino (TO), via Giolitti numero 51 e sede operativa in Torino (TO) Corso Galileo Ferraris numero 155.
L’Associazione svolge la sua attività nel campo della ricerca scientifica e della formazione e si propone come oggetto principale:

- lo studio, lo sviluppo e la diffusione della Psicologia Analitica in Italia;
- la formazione di psicologi analisti e il mantenimento di un alto livello di preparazione e di pratica professionale dei suoi membri;
- la formazione di psicoterapeuti di indirizzo junghiano mediante l’organizzazione di corsi e trainings in conformità alle leggi che disciplinano la materia.

Gli scopi principali perseguiti dall'Associazione sono tali da inquadrarla nella categoria delle associazioni culturali e di formazione extrascolastica della persona.
L’Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, ma pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 6 del Decreto legislativo n° 460/1997 ai fini della perdita della qualifica di ente non commerciale.
Gli indirizzi e l’attività dell’Associazione nonchè la valutazione del comportamento dei soci si ispirano al Codice Deontologico dell’Associazione che si allega al presente Statuto.

ART. 2
DURATA
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 3
ASSOCIATI
Sono membri dell'associazione persone fisiche dotati di particolari requisiti e precisamente:

- Associati Analisti: i candidati che abbiano completato il training previsto dal Regolamento di Formazione Professionale dell’ARPA, i diplomati dell’Istituto Jung di Zurigo e gli associati analisti di associazioni riconosciute dalla IAAP, che lavorino in Italia, presentino domanda di ammissione, vengano presentati da due associati analisti dell’ARPA e siano accettati con la maggioranza di quattro quinti dal Comitato di Formazione Professionale.
Gli associati analisti partecipano con diritto di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie.
L'associato analista può assumere la posizione di associato didatta inoltrando al Presidente richiesta scritta e motivata, che sarà vagliata dal Collegio dei Didatti.

- Associati Allievi: coloro che, nella prospettiva di una formazione professionale, vengano ammessi all’analisi didattica in base all’art. 1 del Regolamento di Formazione Professionale.
Essi non hanno diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali.

- Associati Candidati: coloro che, completata l’analisi didattica, abbiano superato i primi tre esami indicati nell’art. 5 del Regolamento di Formazione Professionale.
Essi sono abilitati a iniziare la supervisione casistica. Hanno diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali.

- Associati Uditori: sono coloro che partecipano alle attività culturali dell’ARPA senza per questo essere ammessi al training previsto dal Regolamento di Formazione Professionale dell’ARPA. Essi devono presentare domanda di ammissione, venire presentati da due associati analisti dell’ARPA e essere accettati con la maggioranza di quattro quinti dal Comitato di Formazione Professionale. Non hanno diritto di voto in assemblea e non sono eleggibili alle cariche sociali. Essi potranno partecipare a tutti i seminari teorici e, se sono iscritti all'Albo degli psicoterapeuti, a quelli clinici. In caso contrario, per partecipare ai seminari clinici, verrà chiesto loro di firmare preventivamente una normativa sulla privacy.

- Associati Onorari: la qualifica di Associato Onorario è attribuita dall'Assemblea ordinaria con votazione favorevole della maggioranza degli associati a chi abbia acquisito per la Psicologia Analitica particolari benemerenze.
L'Associato Onorario non partecipa alle operazioni di voto dell'Assemblea e non può essere eletto alle cariche sociali.
Chi intende divenire associato deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
Gli associati sono obbligati al pagamento della quota associativa il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 4
PERDITA DELLA QUALIFICA
La qualità di associato si perde per dimissioni od espulsione per comportamento in contrasto con lo spirito, gli scopi, le norme statutarie e il Codice Deontologico dell’ARPA. L’espulsione è decisa dalla Assemblea a maggioranza degli associati.
La qualifica di associato si perde anche per morosità che perduri da almeno 12 (dodici) mesi, previa diffida ad adempiere entro tre mesi, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
La qualifica di associato allievo e di associato candidato si perde anche nel caso previsto dall’art. 6 del Regolamento di Formazione Professionale.
Gli associati allievi e candidati che in qualunque occasione si qualifichino come associati analisti dell’ARPA potranno essere deferiti al Collegio dei Probiviri.

ART. 5
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da donazioni, legati, lasciti.I proventi con cui provvedere all’attività ed alla vita dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote associative ordinarie e straordinarie versate dagli associati;
- dalle quote di iscrizione a convegni e seminari organizzati dall'Associazione;
- dai redditi dei beni patrimoniali;- dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti e associazioni.

Per quote straordinarie si intendono i contributi che il Consiglio Direttivo può deliberare di chiedere agli associati analisti per far fronte a spese straordinarie e impreviste.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasmissibili.I fondi, le riserve, il capitale e tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili verranno reimpiegati nell'attività dell'Associazione o comunque andranno ad incrementare il patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti o andare a vantaggio, né direttamente né indirettamente, degli amministratori, degli associati o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per l'Associazione.

ART. 6
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice-Presidente;
e) il Collegio dei Didatti;
f) il Comitato di Formazione Professionale;
g) il Collegio dei Probiviri;
g) i Segretari di Sedi.

ART. 7
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’associazione.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o su richiesta di 1/4  degli associati con ordine del giorno, almeno tre settimane prima della data stabilita.
L’Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti, e con la presenza di almeno due terzi degli associati:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario per ogni Sede locale;
- elegge tre soci destinati a comporre, insieme al Presidente ed al Vicepresidente, il Comitato di Formazione Professionale;
- elegge un Collegio di tre Probiviri, più due supplenti per i casi di impedimento o incompatibilità, i quali riferiranno all’Assemblea sulle questioni delle quali saranno investiti e proporranno le decisioni da adottare;
- delibera il Regolamento di Formazione Professionale e le sue eventuali modifiche;
- delibera sull’ordine del giorno e sulle mozioni, qualora non sia specificato diversamente dal presente articolo;
- formula gli indirizzi generali su questioni via via emergenti.

L’Assemblea delibera, a maggioranza degli associati, su:

- l'approvazione del bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo redatto dall'Organo Amministrativo;
- le modifiche dello Statuto e le eventuali proposte del Collegio dei Probiviri;
- l’autorizzazione a costituire Sedi locali dell’ARPA nei luoghi in cui operino almeno cinque analisti, di cui almeno uno didatta, che ne facciano richiesta e la ratifica dell’eventuale regolamento interno di tali Sedi;
- l’elezione degli Associati Onorari.

L'assemblea delibera l'eventuale scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio residuo con le maggioranze stabilite dall'articolo 18 del presente statuto.
L’assemblea delibera, con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti alla presenza di almeno due terzi degli associati, la nomina a didatta degli associati analisti proposti dal Collegio dei Didatti previsto dal successivo articolo 11.
Le votazioni possono farsi per delega ma non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato presente; su richiesta di uno dei votanti possono essere segrete.
In casi speciali espressamente autorizzati dal Presidente, il voto potrà essere esercitato per iscritto.

Copia del verbale dell’Assemblea verrà inviata ai soci.

ART.8
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente, il Vicepresidente, i Segretari di Sede e due associati analisti designati rispettivamente dal Comitato di Formazione Professionale e dal Collegio dei Didatti costituiscono il Consiglio Direttivo, il quale cura l’ordinaria amministrazione dell’ARPA e stabilisce l'ammontare delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo riceve inoltre le segnalazioni che riguardano problemi di ordine deontologico e/o disciplinare.
Qualora non ci sia possibilità di una composizione amichevole con il suo intervento, il Consiglio Direttivo investe del problema il Collegio dei Probiviri, a norma dell'Articolo 13.
Il Consiglio Direttivo designa il rappresentante dell’ARPA presso la IAAP.
I compiti del Consiglio Direttivo non comprendono quelli attribuiti per Statuto al Comitato di Formazione Professionale.

ART. 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Formazione Professionale.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 10
IL VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente, nominato dall'Assemblea degli associati, dura in carica due anni ed è rieleggibile:

- collabora con il Presidente e lo sostituisce, sia per delega sia in caso di impedimento;
- è membro del Consiglio Direttivo e del Comitato di Formazione Professionale.

ART 11
IL COLLEGIO DEI DIDATTI
Il Collegio dei Didatti si compone di tutti gli associati analisti didatti.
Esso elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio valuta i requisiti di idoneità degli associati analisti che desiderano assumere funzioni didattiche all'interno dell'Associazione (qualità dell'attività di ricerca, svolgimento di seminari clinici all'interno dell'Associazione, esperienza come supervisore, almeno cinque anni di anzianità come analista), con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi ne propone la candidatura all'Assemblea Generale dei Soci.
E' compito del didatta, oltre alla conduzione delle analisi didattiche, svolgere attività formativa teorico-clinica.
La qualifica di Didatta decade, a giudizio del Comitato di Formazione Professionale, qualora l'attività formativa risulti insufficiente nell'arco di almeno un biennio.

ART. 12
COMITATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Comitato di Formazione Professionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre soci analisti, eletti biennalmente e rieleggibili.
Il Comitato promuove, organizza e coordina l’attività scientifica e formativa dell’ARPA.
Applica il Regolamento di Formazione Professionale dell’ARPA e decide a maggioranza di quattro quinti; a richiesta di uno dei votanti le votazioni possono essere segrete.

ART. 13
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi concernenti problemi di ordine deontologico e/ disciplinare, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea generale a norma dell'articolo 7.

Art. 14
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Segretari di Sede, eletti biennalmente e rieleggibili:

- rispondono dell’efficiente conservazione degli archivi sociali, che devono contenere esauriente documentazione relativa alla attività degli organi dell’ARPA;
- tengono aggiornato l’elenco degli associati analisti, candidati e allievi da pubblicarsi periodicamente;
- curano la gestione finanziaria delle Sedi locali delegando eventualmente un Tesoriere;
- organizzano l’attività sociale delle Sedi locali secondo le direttive dell’Assemblea;- sono membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15
BILANCIO - UTILI
L’esercizio sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al bilancio preventivo per il nuovo esercizio, all’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo.
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Dalla data di avviso di convocazione, bilancio preventivo e consuntivo verranno depositati presso la sede a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

ART. 16
SEDI LOCALI
Nelle località in cui operino almeno cinque associati analisti, di cui almeno un didatta, possono essere costituite Sedi locali autorizzate dall’Assemblea Generale, a norma dell’articolo 7 del presente Statuto.
Tali Sedi sono gli organismi locali che assolvono il compito statutario della formazione professionale dei nuovi analisti.
Le Sedi sono tenute all’osservanza dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, e devono sottoporre a ratifica dell’Assemblea generale eventuali regolamenti interni, a norma dell'articolo 7.

ART. 17
ADESIONE ALLA IAAP
L'ARPA aderisce all’Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (IAAP).

ART. 18
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire per le cause previste dal Codice Civile o essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea nominerà in tal caso uno o più liquidatori che provvederanno a devolvere il patrimonio associativo di cui all’art. 5 ad altre associazioni con analoga finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 662/1996 e fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

ART. 19
CODICE DEONTOLOGICO
Per quanto non previsto dal Codice Deontologico allegato al presente Statuto l’Associazione adotta come codice etico quello della Associazione Internazionale di Psicologia Analitica (I.A.A.P.).

ART. 20
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.